Dal 20 gennaio 2027 si applicherà il Regolamento (UE) 2023/1230. Per manutentori, integratori, installatori e imprese di automazione il tema non riguarda soltanto le nuove macchine, ma anche gli interventi su impianti esistenti e il confine tra manutenzione, modifica e nuova responsabilità.

 

Una linea viene aggiornata. Cambia il sistema di comando. Vengono aggiunte nuove protezioni, sostituiti componenti, integrata una quasi-macchina o modificata l’automazione.

Sono attività quotidiane nell’industria. Ma dal punto di vista della conformità non tutti gli interventi hanno lo stesso peso.

Il Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, che dal 20 gennaio 2027 sostituirà la Direttiva Macchine 2006/42/CE, introduce un quadro europeo direttamente applicabile alle macchine, ai prodotti correlati e alle quasi-macchine. L’obiettivo resta quello di garantire elevati livelli di sicurezza e una disciplina uniforme nel mercato europeo. Eur-Lex

Per molte imprese industriali, però, uno dei punti da osservare con maggiore attenzione riguarda ciò che accade durante la vita operativa della macchina.

Non riguarda soltanto chi costruisce macchine

Il tema interessa direttamente una parte significativa della filiera industriale rappresentata da AIGI.

Le imprese associate operano, tra gli altri ambiti, nell’impiantistica elettrica e meccanica, nell’automazione, nelle manutenzioni, nei montaggi, nella carpenteria e nelle lavorazioni specialistiche. Lo stesso Repertorio AIGI descrive una rete che copre progettazione, realizzazione, fornitura e manutenzione di impianti industriali.

Per questo il nuovo Regolamento non può essere letto soltanto come una norma destinata ai fabbricanti di macchine nuove.

Può entrare nel lavoro quotidiano di chi:

  • effettua revamping di macchine e linee;
  • modifica impianti esistenti;
  • integra macchine e quasi-macchine;
  • interviene sui sistemi di comando e automazione;
  • modifica protezioni e dispositivi di sicurezza;
  • aggiorna software con funzioni rilevanti per il funzionamento o la sicurezza;
  • assume contrattualmente ruoli di progettazione, integrazione o messa in servizio.

Il nodo delle modifiche sostanziali

Il Regolamento introduce espressamente il concetto di modifica sostanziale.

Il punto è particolarmente rilevante perché un soggetto che modifica una macchina o un prodotto correlato in modo sostanziale può trovarsi ad assumere gli obblighi previsti per il fabbricante relativamente alla macchina interessata dalla modifica.

Questo significa che un intervento nato come attività tecnica può avere conseguenze anche sul piano della valutazione della conformità, analisi dei rischi, documentazione e responsabilità.

Per le imprese diventa quindi importante evitare automatismi: definire un’attività come “manutenzione” nel contratto o nell’ordine di lavoro non basta, da solo, a stabilirne la natura tecnica e normativa.

La domanda da porsi prima di alcuni interventi diventa piuttosto:

la modifica incide sulla sicurezza della macchina in modo tale da cambiare il quadro originariamente valutato dal fabbricante?

È un passaggio che richiede valutazioni tecniche caso per caso.

Revamping e automazione: il confine va chiarito prima dell’intervento

Nell’industria il revamping è uno strumento essenziale per prolungare la vita degli impianti, aumentarne produttività ed efficienza e adeguarli a nuove esigenze operative.

Proprio per questo il nuovo quadro europeo interessa da vicino manutentori, integratori e imprese specialistiche.

Un intervento può coinvolgere contemporaneamente parti meccaniche, quadri elettrici, PLC, sensoristica, sistemi di supervisione, dispositivi di protezione e logiche software. Più aumenta il livello di integrazione, più diventa importante stabilire chi fa cosa e chi assume quale responsabilità.

Il tema non è quindi soltanto tecnico.

Entra anche nei:

  • capitolati;
  • contratti di manutenzione e revamping;
  • ordini di lavoro;
  • verbali di collaudo;
  • documenti consegnati dal committente;
  • dichiarazioni e istruzioni;
  • fascicoli tecnici;
  • rapporti tra costruttore, progettista, integratore, manutentore e utilizzatore.

Documentazione e conformità diventano parte della commessa

Il Regolamento conferma che, al momento dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, il fabbricante deve assicurare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e salute applicabili. Quando la conformità è dimostrata, sono previste la dichiarazione UE di conformità e la marcatura CE; per le quasi-macchine sono invece previste la dichiarazione UE di incorporazione e le istruzioni di assemblaggio. Eur-Lex

Per le imprese della filiera questo rafforza un principio operativo già oggi importante: la documentazione non è un elemento accessorio rispetto al lavoro eseguito.

Deve essere coerente con l’effettivo perimetro dell’intervento e con il ruolo assunto dall’impresa.

Prepararsi prima del 20 gennaio 2027

La data di applicazione generale è il 20 gennaio 2027, quando il Regolamento sostituirà la Direttiva 2006/42/CE. Alcune disposizioni sono già applicabili secondo un calendario anticipato previsto dallo stesso Regolamento. Eur-Lex

Per le imprese che operano quotidianamente su macchine e impianti industriali, attendere gennaio 2027 per affrontare il tema sarebbe però poco utile.

Il periodo che precede l’applicazione può essere utilizzato per verificare:

  • come vengono classificati internamente gli interventi di manutenzione e revamping;
  • come vengono gestite le modifiche ai sistemi di sicurezza e automazione;
  • quali informazioni tecniche vengono richieste al committente prima dei lavori;
  • quali documenti vengono prodotti al termine dell’intervento;
  • come sono definiti contrattualmente ruoli e responsabilità;
  • quali competenze interne devono essere aggiornate.

Non significa considerare ogni modifica come una nuova macchina. Significa, al contrario, dotarsi di criteri capaci di distinguere correttamente gli interventi e documentare le decisioni tecniche assunte.

Per la filiera AIGI, anche un tema di competitività

Per una filiera fatta di imprese che operano su impianti complessi, la capacità di gestire correttamente revamping, automazione e sicurezza delle macchine non rappresenta soltanto un requisito normativo.

È anche un elemento di affidabilità nei confronti delle grandi committenze.

AIGI considera quindi il percorso verso il 2027 come un tema da seguire sul piano tecnico e operativo: non per trasformare ogni manutenzione in un problema documentale, ma per aiutare le imprese a riconoscere per tempo gli interventi che possono modificare responsabilità e obblighi.

In un mercato industriale nel quale qualificazione, sicurezza e tracciabilità hanno un peso crescente, saper definire bene cosa si modifica, chi ne risponde e quali evidenze devono accompagnare il lavoro diventa parte stessa della qualità della commessa.

Marco Marinò  –  ICP srl

Fonti

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle macchine:
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj?locale=it

EUR-Lex – Requisiti di sicurezza per le macchine:
https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/machinery-safety-requirements.html

La fonte ufficiale EUR-Lex conferma sia la sostituzione della Direttiva 2006/42/CE dal 20 gennaio 2027 sia il quadro generale relativo a requisiti di sicurezza, conformità e documentazione.